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La procedura concorsuale in Spagna: l’insinuazione al passivo
January 05, 2018 |
Derecho concursal
In Spagna, l’eventuale situazione di insolvenza di un’impresa è regolata dalla “Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal”

L’insinuazione al passivo

In Spagna, l’eventuale situazione di insolvenza di un’impresa è regolata dalla “Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal” (da qui in avanti LC).

In modo similare a quanto avviene in Italia, una volta dichiarata aperta la procedura concorsuale, il curatore (“Administrador del concurso”), nominato dal Tribunale, dovrà procedere a redigere una relazione alla quale allegherà l’inventario della massa attiva ed una lista dei creditori che formeranno la massa passiva.

Al fine di formare la massa passiva tutti i creditori sono chiamati ad insinuare il proprio credito nella procedura. 

A questo riguardo la legge prevede un termine di un mese (ridotto a 15 giorni in caso di procedimento abbreviato), al fine di presentare l’insinuazione al passivo (Art. 21.5 LC). Il termine decorre a partire dal giorno seguente alla pubblicazione nella gazzetta ufficiale spagnola (“Boletín Oficial del Estado – B.O.E.”) del provvedimento con il quale viene dichiarata aperta la procedura.
 

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La legge prevede altresì l’obbligo per il curatore di informare i creditori che risultano dalla documentazione ufficiale del debitore dell’apertura della procedura e del loro obbligo di insinuarsi al passivo, ma occorre fare attenzione perchè il termine per l’insinuazione non decorre dal momento di tale comunicazione, bensì, come detto, dalla pubblicazione del provvedimento di apertura della procedura.

L’insinuazione avviene mediante una comunicazione del credito, che, ai sensi dell’art. 85 LC dovrà contenere il nome, il domicilio e gli altri dati identificativi del creditore, le caratteristiche del credito che si vuole insinuare, concetto, importo, data di acquisizione, scadenza e la qualificazione che si pretenda del credito. Nel caso in cui vi sia un privilegio speciale occorrerà indicare anche i beni o diritti sui quali insiste. Infine, nell’istanza si deve indicare un domicilio o un indirizzo di posta elettronica alla quale il curatore possa far pervenire le proprie comunicazioni. 

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Alla comunicazione del credito si dovrà allegare la copia dei titoli o documenti sui quali si basa il credito.

Da menzionare anche le norme di diritto internazionale privato relative alla procedura concorsuale. L’art. 214 LC contiene l’obbligo per il curatore di informare della procedura anche i creditori che hanno la loro residenza abituale all’estero e l’obbligo per i creditori di effettuare la comunicazione del credito in spagnolo, o nella lingua della comunità autonoma dove ha sede il Tribunale competente. In caso contrario il curatore potrà richiedere una traduzione allo spagnolo (Art. 219 LC).

La comunicazione può essere firmata anche dal creditore personalmente e dovrà essere diretta al curatore. Normalmente il curatore indica a tal effetto un indirizzo di posta elettronica. In Spagna, ad oggi non è infatti ancora richiesto l’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica certificata, né la redazione della comunicazione con strumenti che attestino digitalmente l’autenticità della firma. Pertanto, si può affermare che ad oggi, l’insinuazione al passivo di un debitore spagnolo è alquanto più semplice ed economica di un’istanza da presentare dinanzi ad una procedura concorsuale italiana. 

Va però sottolineato come la semplice insinuazione al passivo mediante la comunicazione del credito non dà diritto al creditore di ricevere le ulteriori comunicazioni e notificazioni degli atti della procedura, né gli conferisce la possibilità di impugnarli. Pertanto, qualora il creditore voglia tutelare pienamente il proprio credito ed essere edotto di tutte le decisioni ed atti che verrranno adottati nella procedura, dovrà costituirsi formalmente nella stessa. In tal caso è necessario nominare un “Procurador”, figura ancora esistente nel diritto spagnolo quale rappresentante processuale della parte, ed avvalersi dell’assistenza di un avvocato (Art. 184 LC). Per la loro nomina, sarà necessario predisporre una procura notarile che, se rilasciata dinanzi ad un notaio all’estero, dovrà essere legalizzata oltre che tradotta in spagnolo.

Ovviamente la scelta fra adottare l’una o l’altra strada dipenderà da molti fattori quali ad esempio: la documentazione di cui si dispone, il tipo di credito che vanta il creditore, il suo ammontare e l’importanza che riveste il credito per il creditore nel proprio bilancio.
 

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